La segnalazione di sofferenza illegittima

23/08/2017

La temporanea crisi di liquidità del cliente non legittima la banca ad effettuare la segnalazione di sofferenza: è necessaria una situazione di crisi economica grave assimilabile ad uno stato di insolvenza.

Il titolare di un conto corrente o di un finanziamento può essere segnalato alla Banca d’Italia come debitore “in sofferenza” solo in presenza di una “situazione di impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento” e tale da porsi come lo stadio immediatamente anteriore alla situazione di fallimento. In pratica, si deve trattare di una condizione di difficoltà economica tale da rendere difficile la reversibilità della stessa.

Al contrario, la semplice crisi di liquidità, ma comunque recuperabile, non legittima la segnalazione da parte della banca.

La segnalazione di sofferenza è particolarmente incisiva in quanto ha come conseguenza diretta la revoca delle linee di credito da parte di altri istituti bancari e l’impossibilità di accedere al sistema del credito in generale. Inoltre, un’erronea segnalazione di sofferenza può danneggiare fortemente la reputazione e la dignità personale del soggetto interessato, incidendo negativamente sulle relazioni sociali e professionali.

È pertanto illegittimo il comportamento delle banche che, di fronte al mancato pagamento di qualche rata da parte del cliente, si allertino e facciano scattare la segnalazione “in sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e in qualsiasi altra centrale privata.

La segnalazione di un cliente alla Centrale Rischi è dovuta innanzitutto quando il rapporto di credito rientra nei limiti di censimento definiti dalle Istruzioni della Banca d’Italia. Tra le segnalazioni dovute, la maggior parte non presentano margini di discrezionalità per gli intermediari, in quanto è la stessa norma che determina l’importo oltre il quale la registrazione deve comunque effettuarsi.

L’appostazione a sofferenza, invece, implica una valutazione complessa ed entro certi limiti discrezionale per gli intermediari, che non può prescindere da una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito.

Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, la segnalazione della posizione a sofferenza richiede che il soggetto si trovi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell’intermediario.

Deve, quindi, distinguersi:

– l’appostazione in sofferenza: quando vi è l’impossibilità di recuperare il credito vantato perché il soggetto affidato si trova in gravi e non transitorie difficoltà economiche, in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili;

– l’incaglio: in caso di temporanei disagi economici destinati ad essere superati in un congruo periodo di tempo senza che si prospetti come verosimile l’azione giudiziaria di recupero.

Dunque la segnalazione di sofferenza non può discendere automaticamente dall’inadempimento del debitore, perché dal semplice ritardo non può scaturire la segnalazione.

Parimenti, non può essere considerata lecita una segnalazione di un credito contestato (cd. “credito litigioso”) qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza (per esempio questioni di anatocismo conti correnti) e quando tale contestazione sia alla base del rifiuto del cliente di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione.

Qualora la concreta situazione del cliente non crei alcun allarme quanto alla sua generale solvibilità, non vi è ragione di creare un pregiudizio per la sua immagine  e, anzi, un diverso comportamento sarebbe sanzionabile sul piano della responsabilità civile.

L’obbligo di diligenza incombente sulla banca non è adeguatamente assolto se si traduce in un’automatica denuncia di un mero inadempimento, che di per sé non può avere alcuna valenza di sofferenza nel senso normativo sopra precisato.

L’istituto segnalante, infatti, è tenuto in ogni caso, ad appurare la sussistenza di una condizione di complessivo e grave (ossia non transitoria) difficoltà economica del soggetto segnalato, giacché solo questo tipo di verifica rende legittima la comunicazione alla Centrale Rischi.

Se dunque la banca effettua la segnalazione “in sofferenza” del cliente anche in una situazione non grave, questi può agire, dinanzi al tribunale, “in sede cautelare” (ossia con un ricorso d’urgenza) e chiedere la cancellazione della sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e in qualsiasi altra centrale privata (per esempio Crif).

Qui riporto l'articolo integrale per una visione completa: https://www.laleggepertutti.it/170523_segnalazione-sofferenza-centrale-rischi-come-difendersi

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