Principali indicatori finanziari
Negli ultimi anni gli Istituti di Credito utilizzano - nelle valutazioni del merito creditizio e nella concessione del credito - alcuni indicatori che sono divenuti di fondamentale importanza.Leggi di più...
Come cambiano i criteri di concessione di prestiti e linee di credito alle imprese
L’Eba (European Banking Association) ha da poco reso note le nuove linee guida per la concessione di prestiti e linee di credito alle imprese da parte delle banche. Le linee guida Eba-Gl Lom (guidelines on loan origination and monitoring) rivoluzionano il metodo di analisi che gli istituti di credito andranno ad utilizzare per erogare finanziamenti e credito in generale al mondo delle imprese. Il focus principale viene posto sulla capacità dell’impresa di generare reddito e flussi di cassa, mentre le garanzie sui prestiti concessi, per esempio il Fondo di Garanzia MCC, diventa di secondaria importanza. Diventano rilevanti per la concessione di prestiti, anche per le micro e piccole imprese, le tematiche Esg (environmental, social, governance). Dovranno quindi aumentare le informazioni che ogni impresa dovrà fornire all’istituto di credito, sarà quindi necessario un cambio culturale dove sarà determinante il ruolo giocato dal professionista che affianca l’impresa. Diventeranno necessarie una visione forward-looking e un monitoraggio costante e più ampio delle dinamiche aziendali, verranno richiesti l’elaborazione di bilanci infrannuali, budget e *business plan con proiezioni economiche e finanziarie* (già nel 2022 ne parlavamo come documenti fondamentali per il futuro dell'accesso al credito in questo articolo https://studioconsonni.eu/blog/pillole-informative-migliorare-laccesso-al-credito-con-il-business-plan/).[/blog/pillole-informative-migliorare-laccesso-al-credito-con-il-business-plan/]Leggi di più...
Entra in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII)
*Il 15 luglio 2022* è entrato in vigore il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) di cui al D.Lgs. 14/2019 con le modifiche successivamente apportate dal D.Lgs. 147/2020 (Disposizioni integrative e correttive) e dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 di attuazione della Direttiva UE 2019/1023 (Direttiva Insolvency). Si tratta di una *riforma* che, almeno nelle intenzioni, vuole essere *rivoluzionaria rispetto ad un passato in cui il “Fallimento” era di fatto la procedura concorsuale primaria* e uno “stigma”, un “male”, talvolta uno strumento anomalo di recupero del credito, altre volte uno strumento manovrato dagli stessi debitori. Il *Codice è un corpus di 391 articoli* che vanno ad abrogare e a sostituire la "legge fallimentare” (R.D. 267/1942) e la disciplina sulla “composizione della crisi da sovraindebitamento” (L. 3/2012), riscrivendo la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza. La disciplina della “Composizione negoziata dell’impresa” e del “Concordato semplificato” introdotta con il D.L. 118/2021 viene di fatto “trasferita”, con qualche modifica, all’interno del CCII. Viene infine introdotta la nuova procedura “Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione”.Leggi di più...
Finanziamenti aziendali: l'importanza del calcolo del DSCR e gli indici di bancabilità
L'azienda è in cerca di un nuovo finanziamento per investire? Oppure per consolidare debiti e creare liquidità?Leggi di più...
Spunti operativi: le forme tecniche
A volte banche e imprenditori appiattiscono la loro collaborazione nella proposta e nell’utilizzo di affidamenti strutturati secondo formule non adeguate all’operatività dell’impresa. Ho visto belle aziende con rating sottoterra non perché lo meritassero, ma perché la forma tecnica di affidamento era sbagliata rispetto alla necessità e all’utilizzo che l’impresa ne faceva. Forme tecniche, qualità e accuratezza delle previsioni, insieme alla conoscenza dei numeri dell’impresa, sono essenziali per costruire la mappa entro la quale orientare il percorso verso il successo dell’impresa.Leggi di più...
Banca e impresa, è ancora tregua Covid: cosa succederà dopo?
In un bell’articolo di Isabella Bufacchi sul Sole 24 Ore del 6 dicembre si legge questo passo con cui la corrispondente da Francoforte del quotidiano parafrasa e “traduce” la missiva inviata da Andrea Enria, capo della Vigilanza BCE, alle Banche dei Paesi membri:Leggi di più...
Pillole informative: migliorare l'accesso al credito con il Business Plan
Il Business Plan è divenuto - nel contesto di mercato attuale - un importante strumento di pianificazione economica e finanziaria, fondamentale in fase di start up aziendale ai fini della presentazione dell'idea di business ma soprattutto come linea guida per lo sviluppo futuro di un'impresa già consolidata, nella gestione di periodi di crisi ma anche di predisposizione di nuove opportunità di business. Esso può avere un utilizzo interno all’azienda o esterno: internamente il business plan viene utilizzato a livello di specifico progetto al fine di poterne valutare la convenienza nella sua attuazione, mentre a livello esterno esso può avere diverse funzioni tra le quali quelle di presentare l’azienda o specifici progetti a finanziatori o investitori, principalmente alle banche (per poter ottenere nuova finanza da dedicare al progetto). Esso inoltre costituisce un importante riferimento a livello di gestione aziendale per definire il raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari dell’azienda (o dello specifico progetto). Il business plan non ha una struttura specifica fissa, ma si adatta a seconda del fine per il quale viene redatto. Esso generalmente è composto da una parte descrittiva generale, una parte che descrive il prodotto o servizio, il mercato di riferimento e una parte finale numerica ove vengono indicati nel dettaglio gli aspetti economici e finanziari. A conclusione del tutto viene poi redatta una sintesi generale che riassume i concetti fondamentali del business plan.Leggi di più...
pignoramento presso terzi: una guida utile per tutti
Ovviamente l'argomento non è materia di consulenza dello Studio, sempre più spesso ci troviamo di fronte a situazioni di questo genere (sia attive che passive) che non vengono affrontate con le giuste basi di conoscenze., pertanto è indispensabile avvalersi del supporto di un legale di fiducia. Mi sembra tuttavia doveroso permettere a coloro che fossero interessati ad una base di conoscenza e consapevolezza dell'argomento.Leggi di più...
Spunti di riflessione: la brusca interruzione del credito bancario
L’intermediario bancario può, in applicazione della disciplina dei contratti di durata, recedere dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato previo idoneo preavviso; non costituisce idoneo preavviso la mail, inviata dall’intermediario, né tantomeno la telefonata effettuata dal referente. Il preavviso non è necessario in presenza di una giusta causa di recesso, che deve essere tuttavia indicata, in modo specifico, nella comunicazione di recesso immediato dal rapporto di conto corrente.Leggi di più...
Pillole informative: l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi
La *condotta dell’intermediario* che effettui una illegittima *segnalazione alla Centrale dei rischi*si configura come fonte di responsabilità contrattuale (la raccolta e trasmissione dei dati deriva da un rapporto contrattuale) ed extracontrattuale, a seguito della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ex artt. 1715, 1374, 1375 c.c.. Dalla illegittima segnalazione di un nominativo alla* Centrale Rischi* derivano responsabilità per l’operatore finanziario, oltre al diritto al *risarcimento dei danni* per il soggetto segnalato illegittimamente.Leggi di più...